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I furbetti del SULPM e le selezioni interne!

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  Quota =Paolo= Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Topic: I furbetti del SULPM e le selezioni interne!
    Postato: 26/Mar/2010 alle 14:56
Trovo poco serio, e ritengo che per qualcuno può anche sembrare offensivo, il comunicato (o la scheda che dir si voglia) inserita nel sito del sindacato di Polizia Municipale "SULPM" a questo indirizzo internet qui http://www.sulpm.net/sulpm/ufficio_studi/approfondimenti/progressioni-verticali-decreto-brunetta-ottobre-2009.pdf   dal titolo " Progressioni verticali. Nuove regole con l'applicazione del Decreto Brunetta ma restano spazi di manovra e eccezioni alle nuove regole." e con data 21 ottobre 2009. (Dalla home page www.sulpm.net selezionare nel catalogo uffici a sinistra il link "Formazione Studi e Quadri" poi dal sottoindice, sulla sinistra, "archivio argomenti" selezionare il link "approfondimenti" e scorrere fino al link "progressioni verticali dopo il decreto Brunetta" selezionandolo)

In particolare in questo comunicato ci si lamenta che il D.Lgs. 150/09 abbia introdotto per tutti gli Enti Locali e con norma imperativa non derogabile dalla contrattazione collettiva, il divieto delle progressioni verticali di carriera mediante selezioni "esclusivamente riservate agli interni". In effetti questo decreto, in applicazione di consolidata giurisprudenza costituzionale e amministrativa che ha sempre affermato il principio del "giusto accesso dall'esterno" alla pubblica amministrazione, ha sostituito (vietandole) le selezioni interne con i concorsi pubblici obbligatoriamente riservati in misura di non meno del 50% ai cittadini non ancora impiegati nell'Ente Locale.

Ma evidentemente per certa parte dei sindacati della Polizia Municipale il "principio del giusto accesso dall'esterno" ai profili professionali medio alti non è cosa gradita. In quel comunicato si invoca addirittura, come ancora di salvezza contro il divieto di selezioni esclusivamente interne, il non abrogato articolo 91 comma 3 del Testo unico degli enti locali (D.lgs. 267/2000) che consentirebbe comunque all'Ente Locale di far rientrare dalla finestra le selezioni esclusivamente interne per professionalità acquisibili esclusivamente all'interno dell'Ente, e ciò si invoca nell'opinabile intento di significare che la professionalità dei funzionari-ufficiali della Polizia Municipale sarebbe accquisibile solo all'interno degli Enti Locali.

Chi scrive ritiene che la Polizia Municipale non sia meno meritevole di altri settori della burocrazia locale, di un rinnovamento delle persone dei suoi funzionari e ufficiali, e che anzi, forse a causa del naturale potere di controllo e sanzione che la Polizia Municipale ha sui cittadini, sia auspicabile che la Polizia Municipale non divenga una casta chiusa troppo distaccata dalla vita reale della società civile, cosa che andrebbe evitata proprio garantendo il costante accesso delle professionalità dei cittadini che non sono pubblici impiegati ai concorsi per i profili di ufficiale nella Polizia Municipale.

Per non frustrare il principio del "giusto accesso dall'esterno" nelle carriere della Polizia Municipale andrebbe limitata la portata applicativa del detto art 91 comma 3 D.Lgs 267 abrogandolo o riformulandolo in modo che sia consentita solo alla fonte normativa pubblica, possibilmente non comunale, l'individuazione di selezionatissime professionalità che si possano conseguire sono all'interno degli enti locali. Sempre ammesso che professionalità siffatte possano essere individuate all'interno della Polizia Municipale, che come noto non è la NASA americana o La Polizia di Stato e non ha bisogno di formare né astronauti né teste di cuoio né agenti segreti.
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  Quota Golf Charlie Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 12/Apr/2010 alle 17:52
Paolo, hai ragione (ma solo in parte). Se le Polizie Locali (Provinciali e Municipali) vogliono gli "onori" connessi alla loro collocazione in seno agli EE.LL., devono farsi carico anche dei correlati "oneri" (tra i quali si può annoverare anche lo stesso ordinamento delle carriere vigente per gli altri impiegati dei medesimi EE.LL.);   su questo hai ragione!

In realtà, proprio per la peculiarità delle funzioni di polizia ad esse affidate (le quali, peraltro, vengono sempre più enfatizzate ed esaltate), sono dell'opinione che tali organismi non avrebbero mai dovuto essere "privatizzati" (la privatizzazione di funzioni pubbliche essenziali e primarie è, secondo me, un abominio). Mi auguro che le loro OO.SS. riescano ad ottenere una norma che riporti nell'alveo del diritto pubblico il rapporto di lavoro di tale personale (come, p.es., sono riusciti ad ottenere qualche anno fa i Vigili del Fuoco, le cui funzioni, per certi versi, sono persino meno pregnanti). Una loro nuova legge di ordinamento (che superi l'ormai vetusta L. 65/86), che disciplini in dettaglio anche le progressioni in carriera (sottraendole alla piena disponibilità degli EE.LL.), sarebbe quanto mai opportuna. Purtroppo l'orgia federalista va in tutt'altra direzione ...
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  Quota =Paolo= Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 15/Apr/2010 alle 16:40
Proprio perchè il rapporto di servizio degli agenti di Polizia Municipale ha in sé pregnanti profili di interesse pubblico tanto da giustificarne il ritorno al diritto amministrativo a maggior ragione questo rapporto di servizio dovrebbe risentire intensamente di tutti i principi applicativi del generale principio di imparzialità ex art. 97 Cost. tra cui il principio del "giusto accesso dall'esterno" nelle progressioni di carriera...in fin dei conti chiarire per legge come fa il il D.Lgs. 150/09 che le selezioni per la progressione verticale riservate agli interni sono sostituite dal concorso pubblico aperto a cittadini non ancora dipendenti dell'Ente locale, non fa che consolidare, seppur per l'aspetto della carriera, un allargamento della disciplina di diritto amministrativo del pubblico impiego degli enti locali e della Polizia Municipale (come noto il concorso pubblico è retto dal diritto amministrativo e dal principio di imparzialità e tutte le illegittimità di un concorso pubblico sono giustiziate dalla giurisdizione esclusiva dei TAR). Va quindi risolta l'antinomia prodotta dal detto art. 91 comma 3 del Testo unico degli Enti locali (D.lgs. 267/2000) proprio per non consentire controriformette locali che vanifichino per la Polizia Municipale il "principio del giusto accesso dall'esterno" nelle carriere del Pubblico impiego; e proprio perchè questo principio del giusto accesso dall'esterno è un pregnante principio di diritto amministrativo applicativo dell'art. 97 Cost., assolutamente meritorio e imprescindibile anche in vista di una ripubblicizzazione del rapporto di servizio della Polizia Municipale.

Modificato da =Paolo= - 15/Apr/2010 alle 16:53
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  Quota Golf Charlie Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 20/Apr/2010 alle 17:28
=Paolo= il problema da te posto (con riferimento alle P.M.) è rilevante (nel caso da te evidenziato ancora di più, date le funzioni svolte). Ma temo che, considerata la sempre più larga autonomia data agli EE.LL., ciascuno potrà farsi tutte le "riformette" che più gli aggradano.

Dalle mie parti c'è un Comune che, anni fa, ha bandito il posto di Comandante della P.M. tarando i titoli su misura per 1 candidato, che ha poi vinto ... ... ... pur se a suo tempo aveva optato per non fare il servizio militare di leva dichiarandosi obiettore di coscienza (cosa che, per legge, gli precludeva di poter partecipare al concorso in un Corpo armato e che, dopo l'immissione in ruolo, a fronte del rigetto prefettizio di abilitazione in materia d'armi da fuoco, costrinse il Comune a conferire al Comandante della P.M. di un Comune limitrofo, ovviamente pagandolo, ad occuparsi della gestione delle pistole in dotazione). Tu pensi, forse, che se anche il secondo in graduatoria ha fatto ricorso (vincendo sia al TAR e sia al CdS) lo abbiano rimosso? Hanno preferito pagare i danni al ricorrente (frattanto vincitore di analogo concorso in altro Ente più grande, nel quale è rimasto), mentre l'altro (che da giovane era, per suo comodo, obiettore di coscienza) adesso fa il gerarchetto sui suoi 4/5 vigili! Ti lascio immaginare di quale considerazione goda ...

Questo esempio solo per dirti che, o si esplicita che le nomine fatte contra legem sono nulle ab origine, che chiunque (e non solo i legittimati e gli interessati) possa impugnarle, che in caso di accertata nullità i rapporti devono essere risolti di diritto, e che gli oneri sostenuti dalla PA devono essere addebitati ai responsabili (con la sanzione del loro raddoppio se la risoluzione non è tempestiva), o non si va da nessuna parte.
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  Quota =Paolo= Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 21/Apr/2010 alle 16:30
Io sono più per la politica dei piccoli passi e per le revisioni normative concrete e possibili...
Hanno voluto sanzionare nel D.Lgs 150/09, con la regola del concorso pubblico riservato agli esterni, il principio del giusto accesso dall'esterno nelle progressioni verticali degli Enti Locali?
Allora va limitato o abrogato l'art. 91 comma 3 del Testo unico degli Enti locali (D.lgs. 267/2000), per dare coerenza a quel principio rispetto alle progressioni di carriera nella Polizia Municipale.
Il D.Lgs 150/09 è espressione dell'interpretazione costituzionale per cui lo Stato è ancora competente in via esclusiva a disciplinare i rapporti di lavoro.
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  Quota Golf Charlie Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 22/Apr/2010 alle 18:50
In astratto resto dell'idea che le Polizie Locali dovrebbero essere riportate nell'alveo del diritto pubblico, rendendo così i loro Capi più svincolati dagli organi politici.

In concreto sono d'accordo con te.   Ma resta il fatto che   - anche revisioni normative che tu indichi come concrete e possibili (limitazione o abrogazione dell'art. 91 co. 3 T.U.EE.LL.) -   non sono affatto tali!

Non riesco proprio ad immaginare, tanto per fare un esempio, che i parlamentari della L.N. lascino passare, senza forte ostruzionismo, una proposta del genere (al di là delle competenze ex art. 117 Cost.).
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  Quota ufficiostudisulpm Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 23/Apr/2010 alle 14:48
in realtà il nostro è stato uno studio delle norme vigenti e delle possibilità di applicare le disposizioni vigenti sicuramente fino al 31.12.2010.
Dello stesso parere è la corte dei conti con questo parere che posto all'attenzione degli interessati... (quei furbetti della corte dei conti la pensano come il SULPM)

Delibera n. 375/2010
Lombardia/375/2010/PAR
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:
dott. Nicola Mastropasqua                      Presidente
       dott. Antonio Caruso                             Consigliere
dott. Giuliano Sala                                 Consigliere
dott. Giancarlo Penco                             Consigliere (relatore)
dott. Angelo Ferraro                               Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano                      Primo referendario
dott. Gianluca Braghò                             Referendario
dott. Massimo Valero                             Referendario
dott.ssa Laura De Rentiis                        Referendario

nell’ adunanza del 16 marzo 2010

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;
vista la deliberazione n.1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;
vista l’ordinanza n. 40 del 1 marzo 2010 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna per deliberare sulla richiesta dal Sindaco del comune di Paullo (Mi).
Udito il relatore, dott. Giancarlo Penco.

Premesso

Con nota n. 898 del 16 febbraio 2010 il Sindaco del Comune di Paullo segnala che l’ente ha approvato un piano triennale di assunzioni – piano occupazionale – prevedendo la copertura di 2 posti che si renderanno vacanti per mobilità volontaria mediante assunzione da concorso pubblico e contemporaneamente l’indizione di un concorso interno per la copertura di un posto di istruttore direttivo della polizia locale.
Dopo aver precisato che il comune di Paullo negli anni passati ha rispettato il patto di stabilità e che il piano occupazionale non prevede incrementi di spesa il Sindaco chiede alla Sezione di esprimere il proprio parere in ordine alle seguenti questioni:
1.      Se la base di calcolo per determinare la quota di assunzioni da riservare al personale interno nella misura del 50% debba essere computato sul totale delle assunzioni previste nel piano ovvero se tale percentuale debba essere riferita ai contingenti delle singole categorie messe a concorso.
2.      Se l’art. 24, 1° comma del decr. leg.vo 27 ottobre 2009 n. 150 (Decreto Brunetta) che impone a decorrere dal 1° gennaio 2010 la copertura dei posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno, sia di immediata applicazione. Ed in particolare se tale norma debba essere applicata anche alle procedure di assunzione in corso.


Considerato

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta rientri nell’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall’art. 7, comma 8, della Legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica nonché ulteriori forme di collaborazione, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.
In proposito, questa Sezione ha precisato in più occasioni che la funzione di cui al comma 8, dell’art. 7 della Legge n. 131/2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.
I pareri e le altre forme di collaborazione s’inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l’organo di controllo esterno (per tutte Sez. controllo Lombardia 11 febbraio 2009, n. 36).
Con specifico riferimento all’ambito di legittimazione soggettiva ed oggettiva degli enti in relazione all'attivazione di queste particolari forme di collaborazione, è ormai consolidato l'orientamento che vede, nel caso del Comune, il Sindaco o, nel caso di atti di normazione, il Consiglio comunale quale organo che può proporre la richiesta.
Inoltre, è acquisito ed incontestato che, non essendo ancora costituito in Lombardia il Consiglio delle autonomie, previsto dall’art. 7 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che modifica l’art. 123 della Costituzione, i Comuni e le Province possano chiedere direttamente i pareri alla Sezione regionale di controllo.
In relazione al profilo oggettivo, limiti vanno stabiliti solo in negativo. In proposito deve essere posto in luce che la nozione di “contabilità pubblica” deve essere intesa nell’ampia accezione che emerge anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di giurisdizione della Corte dei conti ed investe così tutte le ipotesi di spendita di denaro pubblico, oltre che tutte le materie di bilanci pubblici, di procedimenti di entrata e di spesa, di contrattualistica, che tradizionalmente e pacificamente rientrano nella nozione. D’altro canto la norma in discussione non fissa alcun limite alle richieste di altre forme di collaborazione.
In negativo, senza peraltro voler esaurire la casistica, va posta in luce l’inammissibilità di richieste che interferiscano con altre funzioni intestate alla Corte ed in particolare con l’attività giurisdizionale, che si risolvano in scelte gestionali di esclusiva competenza degli amministratori degli enti, che attengano a giudizi in corso, che riguardino attività già svolte, dal momento che i pareri sono propedeutici all’esercizio dei poteri intestati agli amministratori e dirigenti degli enti e non possono essere utilizzati per asseverare o contestare provvedimenti già adottati.
La richiesta di parere in esame risponde ai requisiti indicati sopra e pertanto è da ritenere ammissibile e può essere esaminata nel merito.

Ritenuto

Occorre innanzitutto premettere che questa Sezione non può esprimersi in questa sede sulla specifica fattispecie relativa all’organizzazione degli uffici comunali ed ai conseguenti procedimenti di assunzione del personale, analiticamente descritti nella richiesta di parere, implicante una valutazione che attiene ad un’attività gestionale dell’Ente.
In proposito, si richiama il principio per cui le richieste di parere devono avere rilevanza generale e non possono essere funzionali all’adozione di specifici atti gestionali, onde salvaguardare l’autonomia decisionale dell’Amministrazione e la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte: è potere-dovere dell’Ente, in quanto rientrante nell’ambito della sua discrezionalità amministrativa, adottare le scelte concrete sulla gestione amministrativo-finanziario-contabile, con le correlative opportune cautele e valutazioni che la sana gestione richiede.
Pertanto, questa Corte può esprimersi unicamente richiamando i principi che vengono in considerazione nella fattispecie prospettata, ai quali gli organi dell’Ente, al fine di assumere le determinazioni di loro competenza, nell’ambito della loro discrezionalità, possono riferirsi.
L’analisi della questione sottoposta alla Sezione dal Comune di Paullo deve muovere dalla ricognizione della normativa relativa alle modalità di copertura dei posti vacanti nella dotazione organica.
L’art. 52, comma 1 bis del Decr. leg.vo 165/01 come modificato dall’art. 62 del Decr. leg.vo 27 ottobre 2009 n. 150 ha stabilito che le progressioni fra aree funzionali avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso.
La norma recepisce un costante indirizzo della Corte Costituzionale cha ha affermato che il passaggio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ad una fascia funzionale superiore, comportando l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate, è soggetto alla regola del pubblico concorso enunciata dal terzo comma dell’art. 97 della Costituzione (Sentenza n. 1 del 1999 e n. 194 e 218 del 2002).
Ciò non toglie che il possesso di una precedente esperienza lavorativa nell’ambito dell’Amministrazione possa configurarsi come requisito professionale meritevole di riconoscimento ed in tale ottica la riserva limitata al 50% dei posti messi a concorso in favore del personale interno con una certa anzianità di servizio è stata dalla Suprema Corte ritenuta non irragionevole e non lesiva del precetto Costituzionale (sentenza n. 234 del 1994).
Sulla base di tali criteri dovrà essere fondata la programmazione triennale del fabbisogno di personale prevista dall’art. 91, 1° comma del TUEL che, attraverso un processo di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, va finalizzata alla riduzione delle spese di personale.
Spetta pertanto all’Amministrazione locale tutelare il rispetto dei parametri costituzionali nel determinare la riserva dei posti da destinare al personale interno da riferire al totale dei posti che l’ente prevede di mettere a concorso, almeno su base annuale.
L’ipotesi alternativa, prospettata nel quesito, di riferire la percentuale ai contingenti delle singole categorie messe a concorso potrebbe porre gravi problemi applicativi soprattutto per i comuni di minori dimensioni nei quali il numero dei posti disponibili risulta talmente limitato da non consentire un’adeguata equiripartizione delle fonti di acquisizione del personale.
Tale situazione non fa venir meno la necessità di un’analitica motivazione dell’esistenza delle condizioni per l’adozione degli strumenti necessari per assicurare le migliori garanzie di selezione dei più capaci nell’interesse primario dell’autonomia locale.
Riguardo al 2° punto del quesito si rileva che mentre l’art. 24, 1° comma del Decr. leg.vo 150/09 stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2010 le pubbliche amministrazioni coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno”, l’art. 31, comma 1 e 4 impone alle Regioni e agli Enti Locali di adeguare entro il 31 dicembre 2010 i propri ordinamenti ai principi di valorizzazioni del merito contenuti nello stesso decreto.
Nelle more di tale adeguamento si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del Decr. leg.vo 150/09.
In proposito si osserva che rispetto alla norma rivolta in generale alle pubbliche amministrazioni dall’art. 24 debba prevalere la disciplina speciale introdotta dall’art. 31 per gli enti territoriali ai fini di tutela dell’autonomia locale costituzionalmente garantita.
A ciò si aggiunga che risulta ancora in vigore l’art. 91, 3° comma del TUEL in quanto occorre ricordare che opera in materia la clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 4 del TUEL che stabilisce che le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al Testo Unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
Gli enti locali sono quindi tenuti a recepire entro il 31 dicembre 2010 nei propri ordinamenti i principi introdotti dal Decr. leg.vo 150/09 avendo cura di assicurare il massimo rispetto dei parametri costituzionali stabiliti in materia di accesso e tenuto conto che le procedure di cui all’art. 91, 3° comma TUEL assumono carattere residuale e limitato a particolari profili e figure professionali caratterizzate da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’ente.


P.Q.M.
Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione


Il Relatore                                                              Il Presidente
          Giancarlo Penco                                                  Nicola Mastropasqua   



Il Correlatore
Giuliano Sala


Depositata in Segreteria il
18 marzo 2010
Il Direttore della Segreteria
dott.ssa Daniela Parisini     
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  Quota =Paolo= Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 16/Mag/2010 alle 22:20
Il riportato parere n. 375/2010 della Corte dei conti Sez.Controllo Lombardia non approda alle stesse conclusioni riportate nello studio del SULPM in argomento.

Il riferito parere ricorda, a proposito del D.Lgs 150/09, che "l’art. 31, comma 1 e 4 impone alle Regioni e agli Enti Locali di adeguare entro il 31 dicembre 2010 i propri ordinamenti ai principi di valorizzazioni del merito contenuti nello stesso decreto" quindi anche al "principio del giusto accesso dall'esterno" ai posti nella pubblica amministrazione locale.
Ebbene adeguarsi a quel decreto legislativo 150/09 significa andare in contro ai principi fissati in quel decreto e non significa fornire e applicare interpretazioni di reciso segno contrario a quei principi.

Ben altro si legge nello "Studio SULPM" in argomento, anzi in esso conclusivamente si scrive:

*****
“""Tra l’altro il decreto Brunetta non modifica l’articolo 91 comma 3 del Testo unico degli enti locali (D.lgs. 267/2000) che prevede che: “gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’ente.”
In questo spazio di manovra si inserisce il: "“CAPO III del CCNL 22/1/2004 - DISPOSIZIONI PER L’AREA DI VIGILANZA E DELLA POLIZIA LOCALE”
Formazione e sviluppo professionale:
Le parti concordano nel ritenere che le funzioni della polizia locale richiedono livelli di professionalità sempre più elevata che possono essere prioritariamente acquisiti con significativa esperienza professionale nonché mediante percorsi di aggiornamento e di qualificazione rivolti alla valorizzazione professionale del personale addetto ai relativi servizi negli enti; pertanto gli enti, in sede di attuazione della disciplina delle progressioni verticali di cui all’art. 4 del CCNL del 31.3.1999, tengono prevalentemente conto dei suddetti percorsi.""
Se qualche funzionario si trovasse in difficoltà a definire quale professionalità sia acquisibile esclusivamente all’interno dell’ente occorre richiamare la parte di CCNL sopra riportata sottolineando che è parte integrante di un CCNL vigente.""”
*****

Ecco sia prima che dopo il 31.12.2010 la disposizione interpretativa di contratto collettivo del 22/1/2004, comparto regioni enti locali, invocata dallo studio del SULPM è comunque nettamente contraria al principio del giusto accesso dall'esterno ai posti del pubblico impiego locale, e non si può certo dire che risponda all'"adeguamento" in periodo transitorio fino al 31.12.2010.

Quella disposizione di contratto collettivo invocata dal SULPM è tutto sommato una genericissima clausola interpretativa di "favore" per gli "interni" di tutta la categoria della Polizia Municipale, che ben poco significa anche rispetto al potere dell'Ente locale di "individuare" ex art. art. 91, 3° comma del T.U.EE.LL. i “particolari profili o figure professionali” le cui professionalità siano acquisibili esclusivamente all'interno dell'Ente...
Anzi quella genericissima disposizione interpretativa di contratto collettivo del 22/1/2004, richiamata nello studio del SULPM in argomento, anche nella fase di adeguamento transitorio di cui agli artt. 31 e 29 D.Lgs. 150/09, e proprio per ragioni logiche, cozza in maniera insuperabile proprio con il “principio del giusto accesso dall'esterno” ai posti di lavoro nell'amministrazione locale; essa lungi dall’essere un adeguamento di diritto transitorio è del tutto inadeguata, e andrebbe considerata una clausola interpretativa del tutto superata e incompatibile con la nuova legislazione.
Se la Legge dello Stato democraticamente approvata come D.Lgs. 150/09 rafforza il principio di "giusto accesso dall'esterno", rafforzando e sanzionando in capo a tutti i cittadini non dipendenti pubblici un qualificato e meritorio interesse legittimo a partecipare direttamente ai concorsi pubblici per profili alti o medio alti degli Enti Locali, allora può apparire ingiusto, e lesivo degli interessi di questi cittadini terzi, che i sindacati, che non rappresentano tutti i cittadini, svuotino il "principio del giusto accesso dall'esterno" arrogandosi il diritto di definire per contratto collettivo le eccezioni a tale principio con norme di favore per gli appartenenti a una intera categoria di dipendenti pubblici (La Polizia Municipale) talmente generiche da non essere nemmeno eccezioni, come appunto suddetta norma contrattuale interpretativa del 22.01.2004.

La Corte dei Conti lombarda chiarisce nell'invocato parere n. 375/2010 che il “Principio del giusto accesso dall'esterno” ha addirittura un rilievo costituzionale come indicato nelle Sentenze della Consulta n. 1 del 1999 e n. 194 e 218 del 2002.... I suggerimenti dello studio del SULPM in argomento anche se riferiti a un periodo transitorio fino al 31.12.2010 mi paiono denotare una certa disattenzione al rango costituzionale del principio del “giusto accesso dall’esterno” e al fatto che i contratti collettivi di lavoro dovranno assecondare una vera e propria riappropriazione da parte della fonte di diritto pubblica di parte della disciplina dei rapporti di lavoro del pubblico impiego privatizzato, in linea con il rinnovato art. 2 comma 2 ultimo periodo del D.LGs. 165/2001 e con il rinnovato comma 3bis dello stesso articolo che recitano: “Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, SOLO QUALORA CIO' SIA ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLA LEGGE.”
“Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”

Francamente trovo che sia ora di finirla di sponsorizzare una mentalità veterosindacale che tenda a tutelare pregiudizialmente “quelli che stanno nel gruppo” e “quelli che fanno come fanno tutti”…e che se ne freghi delle aspettative professionali dei cittadini terzi alla Pubblica Amministrazione persino se sono aspettative configurate come interessi di rilievo costituzionale…

Continuo a ritenere che in linea con il D.Lgs. 150/09 sarebbe opportuno abrogare, o fortemente limitare nell’efficacia, il detto art. 91 comma 3 del Testo unico degli enti locali (D.lgs. 267/2000): “mediante espressa modificazione delle sue disposizioni” come suggerito da detto parere della Corte dei conti lombarda Sez. controllo.


Modificato da =Paolo= - 18/Mag/2010 alle 13:54
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  Quota ufficiostudisulpm Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 26/Lug/2010 alle 08:47
una settimana in polizia locale potrebbe chiarirti le tue confuse idee .... forse l'unico furbetto sei proprio tu... pontifichi su argomenti che non conosci e poi ti nascondi dietro la richiesta di modifiche legislative .... in realtà occorre una deligificazione anche per il pubblico impiego che poi non è più pubblico dal 1993 ... già questo probabilmente non lo hai considerato....
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  Quota =Paolo= Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 08/Ago/2010 alle 22:10
rispondo a questo commento dell'ufficio studi sulpm:

"una settimana in polizia locale potrebbe chiarirti le tue confuse idee .... forse l'unico furbetto sei proprio tu... pontifichi su argomenti che non conosci e poi ti nascondi dietro la richiesta di modifiche legislative .... in realtà occorre una deligificazione anche per il pubblico impiego che poi non è più pubblico dal 1993 ... già questo probabilmente non lo hai considerato.... "

Anche dopo il 1993 i rapporti di lavoro cui si riferisce l'art 2 comma 2 del D.Lgs 165/2001 sono di solito menzionati con la definizione "pubblico impiego privatizzato" non perchè lo dico io ma perchè lo dice giurisprudenza e dottrina.

Usa ad esempio questa definizione di "pubblico impiego privatizzato" la sentenza di cassazione civile Sezioni unite del 18 maggio 2007 n. 11559 (visibile anche a questo link http://www.altalex.com/index.php?idnot=37544 ) laddove parla di assoggettamento delle selezioni concorsuali alla giurisdizione del giudice amministrativo, che all'inizio della motivazione in diritto recita:
"Per quanto riguarda la giurisdizione nelle procedure selettive concorsuali per la copertura di posizioni lavorative nell'ambito del cd. PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO queste Sezioni unite, come è noto, hanno delineato il seguente quadro complessivo: a) indubbia giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi per soli esterni; b) identica giurisdizione su controversie relative a concorsi misti (restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell'ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, perchè, in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni; c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio ad aree funzionali o a categorie più elevate (spettando, poi, al giudice del merito l'eventuale verifica di legittimità delle norme che escludono l'apertura della selezione all'esterno); d) residuale giurisdizione del Giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino l'acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive oppure il passaggio da una qualifica ad un'altra nell'ambito della medesima area (cfr. Cass. S.U. n. 15403/2003, 18886/2003, 10183/2004, 6217/2005, 14207/2005, 10419/2006, 3717/2007)."

Ancora per l'uso in dottrina della definizione di "Pubblico impiego privatizzato" posso citare questo link a una ricerca pubblicata sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione%5Cstudi_contributi%5Ccaringella_inaug.htm   che si intitola significativamente:
"Il riparto di giurisdizione nell’impiego pubblico privatizzato" autori: F. CARINGELLA-R.DE NICTOLIS-R.GAROFOLI-V.POLI

In ogni caso il presupposto dei miei e degli altri interventi su questo forum è il diritto di critica e la libertà di pensiero...e non è la voglia di pontificare; e soprattutto chi interviene su questo forum non deve curarsi di riscuotere l'approvazione di un sindacato..e nemmeno deve lasciarsi convincere da certi commenti apodittici, generici e di discutibile gusto.

Modificato da =Paolo= - 12/Ago/2010 alle 18:36
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