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Accertata la malattia, il lavoratore è libero di uscire

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  Quota nullafacente Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Topic: Accertata la malattia, il lavoratore è libero di uscire
    Postato: 29/Apr/2009 alle 21:17
Accertata la malattia, il lavoratore è libero di uscire Dopo la visita fiscale l'obbligo di reperibilità non vale più. Purchè ci si curi a dovere Gli assenti per malattia possono uscire di casa dopo la visita del medico fiscale. Perchè l'obbligo di reperibilità  vale solo fino a quando non sia stato accertato lo stato di malattia. A dirlo non è il ministero della funzione pubblica, ma la Suprema corte di cassazione, con una sentenza del 2008, che oggi torna di stretta attualità  (1942/90). Il caso riguardava un lavoratore che era uscito dopo la visita fiscale e che era stato sanzionato dall'Inps, che riteneva di avere diritto a disporre un ulteriore controllo medico dopo la prima visita fiscale. Secondo l'ente previdenziale, infatti, il lavoratore in malattia, anche se debitamente accertata da un medico di controllo, sarebbe tenuto per tutta la durata della malattia stessa a rispettare le fasce orarie di reperibilità  per consentire accertamenti sul permanere delle sue condizioni patologiche. Tesi, questa, che è stata rigettata totalmente dalla Corte di cassazione che, per contro, ha affermato la piena facoltà  del lavoratore assente per malattia di poter disporre liberamente del proprio diritto alla «locomozione». A patto che il medico fiscale abbia già  visitato l'interessato. Secondo i magistrati superiori, «la limitazione alla libertà  di locomozione imposta dal regime delle cosiddette fasce orarie di reperibilità» assume carattere eccezionale. E quindi, una volta accertato lo stato di salute (e cioè la malattia del lavoratore), la persistenza dell'obbligo si tradurrebbe in una imposizione di un riposo orario forzato quotidiano, che potrebbe addirittura non essere compatibile o comunque non avrebbe ragione riguardo a determinate forme patologiche la cui terapia potrebbe richiedere, per esempio, l'allontanamento dal luogo abituale di residenza per località  più consone alle condizioni patologiche del soggetto (si pensi ai casi di asma allergica). La limitazione potrebbe incidere cio sui criteri e i metodi di cura della malattia i tempi e i luoghi di essa. La Corte ha sottolineato, inoltre, che il legislatore ha inteso rendere meno gravose le limitazioni delle fasce orarie di reperibilità, disponendo che il servizio di controllo dello stato di malattia e gli accertamenti preliminari al controllo stesso siano fatte nel più breve tempo possibile, nello stesso giorno, anche se domenicale o festivo. Secondo la Suprema corte, dunque, è evidente che il legislatore non ha voluto tutelare soltanto l'interesse del datore di lavoro al pronto accertamento della malattia, ma ha tenuto conto che non sempre uno stato morboso, che pur non rende idoneo il prestatore d'opera a determinati lavori, comporta necessariamente, per tutto il corso della malattia che egli rimanga nel suo domicilio o non svolga altre attività. Pertanto «accertato da competenti organi tecnici lo stato di malattia e formulato un giudizio prognostico», si legge nel provvedimento, «il legislatore non poteva strutturare un meccanismo restrittivo estendendolo ad ipotesi successive assolutamente eventuali fondate sul sospetto di un errore diagnostico valutativo da parte del medico che abbia effettuato il controllo o di un comportamento simulatorio o fraudolento del lavoratore». Insomma, vada per gli arresti domiciliari dalle 7 alle 13 e dalle 14 alle 20. Ma solo fino a quando non arriva il medico fiscale. Dopo di che scatta la libertà  vigilata. Vigilata nel senso che se l'ammalato non si cura, e ciò comporta un prolungamento della prognosi, può essere ipotizzabile addirittura una responsabilità  per danno erariale, con tanto di condanna da parte della Corte dei conti (sentenza n.21/2008 del 21 aprile 2008, sezione giurisdizionale per la regione Trentino Alto-Adige). di Antimo Di Geronimo fonte: Italia Oggi
"Intanto non sono a casa, intanto li ho riportati al lavoro, poi gli faccio un c..o così"
http://tic-talkischeap.blogspot.com/2008/10/io-cero.html
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umilemaonesto View Drop Down
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  Quota umilemaonesto Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 06/Mag/2009 alle 10:20
Finalmente è chiaro che il dipendente che si ammala non può essere considerato alla stregua di un pericoloso criminale da sottoporre alla restrizione degli arresti domiciliari e che, uscendo di casa, potrebbe inquinare le prove...
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nullafacente View Drop Down
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  Quota nullafacente Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 06/Mag/2009 alle 19:13
Alla magistratura credo sia chiaro abbastanza bisognerebbe vedere al ministero. Ora sono curioso di vedere quanti enti pubblici prenderanno atto della sentenza e provvederanno ad emanare apposite circolari in merito alle nuove modalità di applicazione dell'art. 71 del 133/2008.
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umilemaonesto View Drop Down
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  Quota umilemaonesto Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 07/Mag/2009 alle 12:36
...penso pochi, altrimenti l'effetto "paura" svanirebbe e i fannulloni ricomincerebbero ad andare al mare o a spasso durante la convalescenza!...meglio non spargere la voce...!!
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capitano73 View Drop Down
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  Quota capitano73 Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 28/Mag/2009 alle 22:47
Ciao sapete se il decreto è applicato anche ai militari?
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capitano73 View Drop Down
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  Quota capitano73 Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 28/Mag/2009 alle 22:57
>>> Messaggio originale di umilemaonesto (07.05.09): ...penso pochi, altrimenti l'effetto "paura" svanirebbe e i fannulloni ricomincerebbero ad andare al mare o a spasso durante la convalescenza!...meglio non spargere la voce...!! >>>
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strakanaus View Drop Down
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  Quota strakanaus Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 07/Ago/2009 alle 10:41
Caro "NULLFACENTE" mi sai dare gli estremi della sentenza in oggetto ? (numero/anno)
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nullafacente View Drop Down
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  Quota nullafacente Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 17/Ago/2009 alle 13:03
X strakanaus.
 
No, non sono in grado di dirtelo, nel senso che l'articolo in questione pubblicato da Italia Oggi è reperibile qui
In sintesi l'articolo dice che la Cassazione ha ribadito quanto già espresso con due sue sentenze precedenti la 1942 del 1990 e la 4940 del 1994.
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assomid View Drop Down
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  Quota assomid Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 02/Feb/2010 alle 10:08
v. anche la n. 475/1999, sempre Cassazione

Modificato da assomid - 23/Giu/2010 alle 15:54
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bab View Drop Down
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  Quota bab Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 02/Feb/2010 alle 19:10
la nuova legge è Il decreto del 18 dicembre 2009 numero 206, pubblicata sul G.U. num 15 del 20 gennaio 2010.
Leggete l'articolo 2 punto due....lì spiega che se sei già stato sottoposto a visita fiscale, per il restante periodo di malattia non valgono più le fasce orarie.
Se vi prolungano la malattia, però, si ritorna al punto di partenza.
Però, raga, non facciamo i furbi...si sta a casa perché si è malati...non ci sono ore d'aria o arresti domiciliari...
Una cosa però la desidererei: che anche i dipendenti privati avessero le stesse regole.
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